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Con decreto dirigenziale
n.148 del 25 giugno 2008 l'Associazione è stata iscritta al
Registro Regionale - Regione del Veneto - delle associazioni
di promozione sociale con la seguente classificazione PS/TV0117.
L'iscrizione al Registro è condizione per accedere ai
contributi pubblici, per stipulare convenzioni e per
ricevere il 5‰ delle imposte sui redditi dei cittadini. |
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Statuto
e REGOLAMENTO |
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ART. 1 DENOMINAZIONE E
SEDE
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della
Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’Associazione
di Promozione Sociale denominata “SeLALUNA” con sede in Via
San Zeno 28, nel Comune di Treviso. Il trasferimento della
sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo
di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 SCOPI
1. L’Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e
svolge attività di promozione ed utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare di tipo:
a) Culturale
b) Sociale
c) Ricreativo.
L’obiettivo culturale dell’Associazione è organizzare e
promuovere iniziative, anche di carattere didattico e
ricreativo, nel campo della letteratura, editoria, arte e
manualità. Si rivolge ad un pubblico di ogni fascia d’età:
bambini, adolescenti, adulti e anziani, con un occhio di
riguardo per chi si trova nella marginalità sociale,
avvicinando queste persone alla lettura e al mondo
dell’editoria, favorendone l’inserimento in un contesto
sociale e ricreativo.
Nel campo sociale l’Associazione nasce come punto di
riferimento per la famiglia, fornendo interventi utili agli
anziani, ai soggetti con handicap, alle persone sole.
ART. 3 SOCI
1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche,
che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto
e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di
ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà
specificare le proprie generalità e versare la quota
associativa.
3. Ci sono tre tipologie di soci: ordinari :versano la quota
di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: oltre alla quota ordinaria, erogano
contribuzioni volontarie straordinarie, onorari: nominati
tali dall’Assemblea per meriti acquisiti a favore
dell’Associazione.
4. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4 DIRITTI E DOVERI
DEI SOCI
1. I soci, non minorenni, hanno diritto di eleggere gli
organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Hanno diritto di essere informati sull’attività
dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese
effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività
prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e
rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento
interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la loro attività
nell’Associazione prevalentemente in modo personale,
volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto,
in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 RECESSO ED
ESCLUSIONE DEL SOCIO
1 .Il socio può recedere dall’Associazione mediante
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo
Statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto secreto
e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso il ricorso al Giudice Ordinario.
ART. 6 ORGANI SOCIALI
1. Gli organi dell’Associazione sono: - Assemblea dei Soci,
- Consiglio Direttivo, - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale
titolo gratuito.
ART. 7 ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è
composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente
dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso
scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato
per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. E’ inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 dei soci
o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. Può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria
quella convocata per la modifica dello Statuto e lo
scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli
altri casi.
ART. 8 COMPITI
DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea deve:
a) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo,
b) fissare l’importo della quota sociale annuale,
c) determinare le linee generali programmatiche
dell’attività dell’Associazione,
d) approvare l’eventuale regolamento interno,
e) ratificare sulle nuove adesioni e sull’esclusione dei
soci,
f) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo,
g) deliberare su quant’altro demandatole per legge o per
Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 VALIDITA’
ASSEMBLEE
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti
aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi
anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei
presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Sono
espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le
persone e qualità delle persone o quando l’Assemblea lo
ritenga opportuno.
4. Eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate
dall’Assemblea straordinaria validamente costituita con la
presenza di 2/3 dei soci. Tale maggioranza vale sia per la
prima che per la seconda convocazione. La decisione è
deliberata a maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea straordinaria scioglie l’Associazione e ne
devolve il patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 dei
soci.
ART. 10 VERBALIZZAZIONE
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono
riassunte in un verbale redatto dal Segretario oppure, in
sua assenza, da un componente dell’Assemblea appositamente
nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di
trarne copia.
ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri,
eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. I candidati
alla carica di consigliere devono essere maggiorenni.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei componenti e delibera col voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione non espressamente demandati
all’Assemblea, redige e presenta all’Assemblea il rapporto
annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio
consuntivo e preventivo.
4. I consiglieri durano in carica 3 anni e possono essere
rieletti per 7 mandati.
ART. 12 PRESIDENTE
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell’Associazione:
a) presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea,
b) convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia
in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti
di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a
ratifica nella prima riunione successiva .
3. Il Presidente assume collaboratori, stipula convenzioni e
contratti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo
4. In caso di assenza o impedimento,le funzioni del
Presidente sono assunte dal Vice Presidente.
5. In caso di cessazione del Presidente, il Vice Presidente
provvederà a convocare entro 20 giorni, il Consiglio
Direttivo per eleggere il nuovo Presidente che rimane in
carica fino all’Assemblea per il rinnovo cariche.
ART. 13 RISORSE ECONOMICHE
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite
da:
a) quote e contributi degli associati,
b) eredità, donazioni e legati,
c) contributi dello Stato, della Regione, di Enti locali, di
Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari,
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi
internazionali,
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati,
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati
e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in
maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali,
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento,quali feste e sottoscrizioni anche
a premi,
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi tra gli associati,anche in forma indiretta.
3. L’ Associazione ha il divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitali durante la vita dell’associazione.
4.L Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali previste dallo Statuto.
ART. 14 BILANCIO
1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e
decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto
consuntivo contiene tutte le entrate e spese sostenute
relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene
le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale
successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e
approvati dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze
previste dal presente Statuto, depositati presso la sede
dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea e
possono essere consultati da ogni associato.
3. ll bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30
aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio
sociale.
ART. 15 SCIOGLIMENTO E
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso
soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9 e
in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà
devoluto a finalità di utilità sociale.
ART. 16 DISPOSIZIONI
FINALI
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal
presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal
Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
ART. 17 CONSORZI/COORDINAMENTI
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo
conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in
coordinamento con altre Associazioni che operano nel
medesimo ambito.
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