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  Angolo di Fatima
     
  Amministrazione trasparente
     
 

Con decreto dirigenziale n.148 del 25 giugno 2008 l'Associazione è stata iscritta al Registro Regionale - Regione del Veneto - delle associazioni di promozione sociale con la seguente classificazione PS/TV0117.
L'iscrizione al Registro è condizione per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni e per ricevere il 5‰ delle imposte sui redditi dei cittadini.

 
     
  Statuto e REGOLAMENTO  
     
  ART.  1  DENOMINAZIONE  E  SEDE
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “SeLALUNA” con sede in Via San Zeno 28, nel Comune di Treviso. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.  2  SCOPI
1. L’Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare di tipo:
a) Culturale
b) Sociale
c) Ricreativo.
L’obiettivo culturale dell’Associazione è organizzare e promuovere iniziative, anche di carattere didattico e ricreativo, nel campo della letteratura, editoria, arte e manualità. Si rivolge ad un pubblico di ogni fascia d’età: bambini, adolescenti, adulti e anziani, con un occhio di riguardo per chi si trova nella marginalità sociale, avvicinando queste persone alla lettura e al mondo dell’editoria, favorendone l’inserimento in un contesto sociale e ricreativo.
Nel campo sociale l’Associazione nasce come punto di riferimento per la famiglia, fornendo interventi utili agli anziani, ai soggetti con handicap, alle persone sole.

ART.  3  SOCI
1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità e versare la quota associativa.
3. Ci sono tre tipologie di soci: ordinari :versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea, sostenitori: oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, onorari: nominati tali dall’Assemblea per meriti acquisiti a favore dell’Associazione.
4. La quota associativa è intrasmissibile.

ART.  4  DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. I soci, non minorenni, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Hanno diritto di essere informati sull’attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la loro attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART.  5  RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
1 .Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto secreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso il ricorso al Giudice Ordinario.

ART.  6  ORGANI SOCIALI
1. Gli organi dell’Associazione sono: - Assemblea dei Soci, - Consiglio Direttivo, - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART.  7  ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. E’ inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. Può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.  8  COMPITI  DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea deve:
a) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo,
b) fissare l’importo della quota sociale annuale,
c) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione,
d) approvare l’eventuale regolamento interno,
e) ratificare sulle nuove adesioni e sull’esclusione dei soci,
f) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo,
g) deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART.  9  VALIDITA’  ASSEMBLEE
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
4. Eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza di 2/3 dei soci. Tale maggioranza vale sia per la prima che per la seconda convocazione. La decisione è deliberata a maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea straordinaria scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

ART. 10  VERBALIZZAZIONE
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario oppure, in sua assenza, da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.


ART. 11  CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. I candidati alla carica di consigliere devono essere maggiorenni.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea, redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
4. I consiglieri durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per 7 mandati.

ART. 12  PRESIDENTE
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione:
a) presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea,
b) convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva .
3. Il Presidente assume collaboratori, stipula convenzioni e contratti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo
4. In caso di assenza o impedimento,le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente.
5. In caso di cessazione del Presidente, il Vice Presidente provvederà a convocare entro 20 giorni, il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente che rimane in carica fino all’Assemblea per il rinnovo cariche.

ART. 13  RISORSE ECONOMICHE
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati,
b) eredità, donazioni e legati,
c) contributi dello Stato, della Regione, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali,
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,quali feste e sottoscrizioni anche a premi,
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati,anche in forma indiretta.
3. L’ Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione.
4.L Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 14  BILANCIO
1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. ll bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15  SCIOGLIMENTO  E  DEVOLUZIONE  DEL  PATRIMONIO
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9 e in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16  DISPOSIZIONI  FINALI
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 17 CONSORZI/COORDINAMENTI
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre Associazioni che operano nel medesimo ambito.